(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/1999

1) La lettera c bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23
febbraio  1999,  n.  8  (Norme  in  materia di requisiti strutturali,
tecnologici    ed    organizzativi    delle    strutture   sanitarie:
autorizzazione  e  procedura  di accreditamento), e' sostituita dalla
seguente:   «c   bis)   i   requisiti   strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi  generali  e  specifici,  nonche'  le  disposizioni sul
rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'apertura  e l'esercizio degli
studi  odontoiatrici,  medici  e  di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati  per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero
procedure  diagnostiche  e terapeutiche di particolare complessita' o
che  comportino  un  rischio  per  il  paziente, nonche' procedure di
diagnostica  strumentale non complementari all'attivita' clinica, con
refertazione per terzi.».