(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/1999 1) La lettera c bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), e' sostituita dalla seguente: «c bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonche' le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, nonche' procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attivita' clinica, con refertazione per terzi.».